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Lavoro sportivo dilettantistico: i nuovi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008, definisce "lavoratore": “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e sue successive modifiche il lavoratore sportivo viene considerato a tutti gli effetti "lavoratore" con conseguente obbligo di applicazione di tutte le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro: valutazione dei rischi, DVR,
formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.
Appare pertanto evidente come la presenza anche solo di un lavoratore sportivo, indipendentemente dalla presenza di lavoratori con altre mansioni (impiegati, magazzinieri, giardinieri, addetti pulizie, ecc) che più facilmente determinano l’assoggettabilità agli obblighi normativi in materia di sicurezza, determina l’applicabilità dei tali obblighi.

Infatti ad ulteriore dimostrazione l’art. 33 del D. Lgs. 36 del 2021 recita:
"Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

 

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