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Decreto Sicurezza e Lavoro
Con la Legge 9 giugno 2025, n. 80, viene convertito il Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 (cosiddetto “Decreto Sicurezza”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 2025. Le misure di maggior rilievo riguardano l’ambito dell’ordinamento penitenziario e sono rivolte ai datori di lavoro e ai sostituti d’imposta.
Principali novità:
Estensione dello sgravio contributivo del 95% (già previsto dal D.M. n. 148/2014) anche alle imprese pubbliche e private che assumono detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, non più solo alle cooperative.
Possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche con detenuti o internati ammessi a misure alternative alla detenzione e con detenuti assegnati al lavoro esterno.
Dettagli sullo sgravio contributivo:
Lo sgravio del 95% sui contributi INPS riguarda sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore e si applica a contratti di lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time), apprendistato, lavoro intermittente e somministrazione, ma non ai rapporti di lavoro domestico.
La durata dell’agevolazione dipende dalla permanenza dello stato detentivo e può estendersi fino a 18 mesi dopo la cessazione della detenzione (in caso di semilibertà o lavoro esterno) o fino a 24 mesi (se l’assunzione è avvenuta durante la detenzione senza semilibertà o lavoro esterno).
Per accedere all’agevolazione è necessaria una convenzione con l’amministrazione penitenziaria, che deve rispondere entro 60 giorni dalla proposta.
Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi economici, ma non con altre riduzioni contributive per lo stesso lavoratore.
Apprendistato professionalizzante:
Il Decreto Sicurezza consente di stipulare contratti di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione professionale senza limiti di età anche con soggetti condannati o internati ammessi a misure alternative e detenuti assegnati al lavoro esterno
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