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Congedo parentale

Quando e come va presentata la domanda di congedo parentale?

Per chiedere il congedo parentale, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso. La domanda va inoltrata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto: se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla presentazione dell’istanza. Per i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. È previsto il pagamento diretto dall’Inps per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato. La domanda di congedo parentale si presenta online all’Inps tramite il servizio dedicato, o tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, o telefonando al contact center Inps. Non serve indicare quale percentuale di indennità sia da applicare al periodo richiesto.

Come viene retribuito il congedo parentale?

Fino al 12° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta il congedo parentale indennizzato per tre mesi, non trasferibili. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo indennizzato, della durata complessiva di tre mesi. In alternativa fra i genitori, un periodo di due mesi, nel 2024, è coperto da una indennità dell’80% della retribuzione, invece dell’indennità ordinaria che è del 30 per cento. Per i periodi di congedo parentale ulteriori (rispetto ai nove mesi indennizzati) è dovuta, fino al 12° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se l’interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Come fa il datore di lavoro a sapere quali periodi di congedo parentale deve indennizzare all’80% anziché al 30%?

Il messaggio Inps 2821/2023 ha precisato che, per consentire tempestivamente la fruizione dell’indennità più favorevole, si considerano indennizzabili all’80% i primi periodi di congedo, fino al limite di coppia di un mese (due mesi nel 2024). La regola dell’indennizzabilità all’80% dei primi periodi di congedo parentale consente ai genitori di tenere conto più agevolmente dei congedi fruiti o da fruire, senza dover “ricostruire” il fruito pregresso. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di imputare l’indennità all’80% a periodi successivi, nei casi in cui, ad esempio, vi siano accordi contrattuali che già prevedano tutele di maggior favore nel primo o nei primi mesi di congedo parentale.

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